L'ordinamento giudiziario in Italia è l'insieme delle norme che regolano la costituzione e il funzionamento di tutti gli organi che esercitano le funzioni giurisdizionali.
È disciplinato in via generale dal regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, più volte modificato anche al fine di assicurarne la compatibilità con la Costituzione italiana.[1]
Storia
Dall'unità d'Italia al ventennio fascista
Per unificare l'ordinamento preunitario, con l'unità d'Italia ci fu un riassetto, ricalcando in gran parte la ripartizione sub-provinciale (circondari o sottoprefetture), estendendo l'applicazione del decreto Rattazzi. Una prima disciplina organica venne varata con la legge 6 dicembre 1865, n. 2626. La nuova norma - che introdusse la corte d'assise - stabiliva l’inamovibilità, nonché le cause di inabilitazione al servizio, ribadendo che per l’utilità del servizio i magistrati potevano essere trasferiti di sede, anche senza il loro consenso, purché a parità di grado. Durante il governo Crispi II vennero emanate norme per modificare l'organizzazione delle circoscrizioni giudiziarie (legge 20 marzo 1890, n. 6702) e modifiche agli stipendi dei magistrati (legge 8 giugno 1890, n. 6878).
Nel 1923 furono soppresse le quattro cassazioni "regionali" e furono ridistribuite (a favore del Mezzogiorno) le Corti d'appello. Durante il governo Mussolini si ebbe una revisione generale con l'emanazione del R.D. 30 gennaio 1941 n. 12.
La riforme degli anni 1990 e la soppressione delle preture
Con l'emanazione del d.lgs. n. 51 del 19 febbraio 1998 - ai sensi della legge delega legge 16 luglio 1997, n. 254, venne sancita l'abolizione dell'ufficio del pretore, e si razionalizzò ulteriormente la struttura ordinamentale periferica della giustizia in Italia dando, altresì, delega al Governo di ridisegnare le circoscrizioni dei tribunali maggiori e la creazione di nuovi tribunali metropolitani. In attuazione delle deleghe venne emanato il d.lgs 3 dicembre 1999 n. 491 che, tra l'altro, istituì due nuovi tribunali presso Tivoli e Giugliano in Campania e procedette alla revisione dei circondari di Milano, Roma, Napoli, Palermo e Torino.
La riforma del 2012 delle circoscrizioni giudiziarie
Negli anni 2000 seguirono poi la legge 18 agosto 2000 n. 237 concernente la ridefinizione della competenza territoriale dei tribunali di Bergamo, Como e Lecco ed il d.lgs 14 maggio 2001 n. 211 relativo alla revisione dei circondari di Ascoli Piceno e di Taranto.
I decreti legislativi del 7 settembre 2012 nn. 155 e 156[2] hanno previsto la revisione delle circoscrizioni giudiziarie, in attuazione della delega conferita con il decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011 n. 148.
l'istituzione del nuovo tribunale di Napoli nord[5] con sede nella città di Aversa[6] (in realtà nuova denominazione del tribunale istituito nella città di Giugliano in Campania,[7] ma mai effettivamente operativo);
la soppressione di tutte le 220 sezioni distaccate di tribunale esistenti sul territorio nazionale;
La soppressione delle sedi e delle sezioni distaccate di tribunale è divenuta operativa dal 13 settembre 2013 (ad eccezione del Tribunale di Urbino, la cui soppressione è stata dichiarata incostituzionale con sentenza della Corte costituzionale n. 237/2013, perché il governo italiano nell'adottare il decreto legislativo aveva ecceduto la delega ricevuta dal Parlamento, in quanto all'epoca Urbino era capoluogo, insieme a Pesaro, della provincia di Pesaro e Urbino). Contestualmente, è stata autorizzata dal Ministero della Giustizia - per un ulteriore anno, fino al 13 settembre 2014 – la trattazione dei procedimenti civili ordinari e delle controversie in materia di lavoro, di previdenza e assistenza obbligatoria pendenti alla data del 13 settembre 2013 presso otto sedi soppresse di tribunale: sedi con un numero di abitanti superiore a 180.000 e sedi con una sopravvenienza media annuale di 6.874 affari. In relazione al primo parametro sono stati individuati i tribunali di Alba, Bassano del Grappa, Pinerolo e Vigevano; con riferimento al parametro della domanda di giustizia sono stati individuati i tribunali di Chiavari, Lucera, Rossano e Sanremo. Inoltre presso il Tribunale di Rossano si svolgeranno anche i dibattimenti penali relativi ai procedimenti pendenti alla data del 13 settembre 2013. I tribunali abruzzesi di Avezzano, Sulmona, Lanciano e Vasto, in seguito alle emergenze sisma che nel 2009 e nel biennio 2016-2017 hanno colpito l'Abruzzo e l'Italia centrale, sono rimasti aperti in regime di prorogatio.[3]
Il decreto legislativo n. 156/2012 diede la possibilità, per gli enti locali interessati, di chiedere il mantenimento degli uffici, anche con accorpamenti, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi,[8] affermando contestualmente però anche, qualora l'ente non rispetti gli impegni relativi alle spese ed al personale amministrativo per un periodo superiore ad anno, la soppressione dell'ufficio interessato.[9]
Il progetto di riforma del 2022
Alla fine del 2021 il dibattito politico trattò il tema di una possibile riforma dell'ordinamento, l'anno precedente i partiti M5s, Lega e Forza Italia avevano domandato che rimanesse in vigore l’impianto della legge Bonafede.[10] Il giorno 11 febbraio 2022 il Consiglio dei Ministri ha approvato la riforma dell'ordinamento giudiziario.[11] Tra i punti della riforma figurano la riforma del Consiglio Superiore della Magistratura, la possibilità per l'accesso alla magistratura italiana del solo requisito della laurea, l'introduzione di un sistema di valutazione dei magistrati di carriera e modifiche al meccanismo delle "porte girevoli“, ovvero il ritorno alle funzioni giudiziarie dei magistrati che entrano in politica.[12][13]
Organizzazione
Articolazione territoriale degli organi
Il territorio statale è diviso in varie circoscrizioni giudiziarie ognuna delle quali fa capo ad una Corte d'appello, vi sono in totale ventisei Corti e tre sezioni staccate, queste ultime dette distretto giudiziario; presso le circoscrizioni sede di Corte vi è una Direzione Distrettuale Antimafia e vi possono poi essere una o più Corti d'Assise, generalmente nel capoluogo di provincia o di regione.
Le suddette Corti a loro volta raccordano 165 circondari di tribunale ordinario - il cui ambito territoriale è detto circondario - presso ciascuno dei quali vi è una Procura della Repubblica. Le sezioni staccate di Corte d'appello, sono: Bolzano, sezione distaccata della Corte d'appello di Trento; Sassari, sezione distaccata della Corte d'appello di Cagliari; Taranto, sezione distaccata della Corte d'appello di Lecce. L'organizzazione territoriale in distretti di corte d'appello e circondari di tribunale non è basata o comunque sempre coincidente con le circoscrizioni regionali e provinciali. Tutti i capoluoghi di regione hanno una sede di Corte di appello, esclusa Aosta, e tutte le province (tranne la provincia del Sud Sardegna) sono dotate di almeno un tribunale. Per quanto concerne le procure ordinarie la circoscrizione è quella del tribunale ordinario cui afferiscono, così come per le procure distrettuali antimafia, la cui circoscrizione è rappresentata dal distretto della Corte d'appello. Per la Corte suprema di cassazione e per la Procura nazionale anfimafia la competenza sarà su tutto il territorio nazionale.
Vi sono infine alcuni circondari giudiziari che comprendono comuni afferenti a province diverse, come pure una provincia sprovvista di sede di tribunale nel proprio territorio (Sud Sardegna). Inoltre, non tutti i capoluoghi di provincia sono sedi di tribunale: non lo sono ad esempio Caserta (che afferisce al tribunale di Santa Maria Capua Vetere), Cesena (afferente al tribunale di Forlì), Carrara (afferente al tribunale di Massa), Barletta e Andria (afferenti al tribunale di Trani) e Carbonia (afferente al tribunale di Cagliari).
Struttura degli uffici giudiziari
L’organizzazione ed il funzionamento degli uffici giudiziari sono stabiliti in linea generale dal regio decreto del 30 gennaio 1941, n. 12 nel rispetto dei principi giuridici fondamentali di imparzialità e buon andamento previsti dall’art. 97 della Costituzione della Repubblica Italiana, nonché del principio di indipendenza e di precostituzione per legge del giudice di cui all’art. 25 Cost.. La disciplina dell’ordinamento giudiziario è stata nel tempo adeguata al principio della doppia dirigenza: la legge 23 ottobre 1960 n. 1196 hanno sancito il generale potere di sorveglianza dei magistrati con funzioni dirigenziali degli uffici sul personale amministrativo addetto agli stessi; successivamente il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 ha previsto la figura del dirigente amministrativo, al quale è stato attribuito il compito di dirigere e gestire le risorse umane e finanziarie.
Il decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240 ha successivamente distinto le funzioni del dirigente amministrativo da quelle del magistrato capo dell’ufficio giudiziario, conferendo a quest’ultimo, in primo luogo, la titolarità e la rappresentanza dell’ufficio, nei rapporti con enti istituzionali e con i rappresentanti degli altri uffici giudiziari. Altri istituti, come la mobilità temporanea e la supplenza possono essere regolati da circolare del Ministero della Giustizia.
L'organizzazione funzionale dei singoli uffici è invece stabilita da atti interni che in linea generale stabiliscono:
l’eventuale ripartizione in sezioni dell’ufficio;
la destinazione dei magistrati e dei presidenti alle singole sezioni;
la designazione dei magistrati con funzione direttiva in un tribunale ordinario dove non sono previsti posti di presidente di sezione;
la formazione dei collegi giudicanti;
la reperibilità diurna e notturna dei magistrati;
i criteri per l’assegnazione degli affari alle singole sezioni, ai singoli giudici e collegi.
I soggetti
Appartengono all'ordine giudiziario, secondo l'art. 4 del R.D. 12/1941:[14]
Per quanto concerne la magistratura giudicante ordinaria, sia in materia civile che penale, l'articolazione delle strutture è costituita dai seguenti uffici giudiziari:
Nella seguente tabella sono riportate le sedi delle corti di appello e sono elencati i relativi tribunali (circondari), con la sigla della provincia quando non siano capoluogo:
N°
Corte di appello (distretto)
Tribunale (circondario)
Sezioni distaccate (soppresse dal 13 settembre 2013)
^La soppressione del Tribunale di Urbino è stata dichiarata incostituzionale con sentenza della Corte Costituzionale n. 237 del 2013 per eccesso di delega, in quanto all'epoca Urbino era capoluogo, insieme a Pesaro, della provincia di Pesaro e Urbino.