Il Concordato con la Prussia venne stipulato tra la Santa Sede e lo Stato Libero di Prussia il 14 giugno 1929 ed entrò in vigore il 13 agosto successivo, a seguito dello scambio degli strumenti di ratifica tra le parti contraenti.[1]
L'accordo venne siglato a Berlino alla presenza dei rispettivi plenipotenziari: per la Santa Sede, Eugenio Pacelli, arcivescovo titolare di Sardi e nunzio apostolico in Germania; per lo Stato prussiano, Otto Braun, Primo Ministro prussiano, Carl Heinrich Becker, Ministro per la Scienza, l'Arte e l'Istruzione Pubblica, e Hermann Höpker-Aschofp, Ministro delle Finanze.
Il testo ufficiale venne pubblicato, in italiano e in tedesco, sugli Acta Apostolicae Sedis nel fascicolo di agosto 1929.
In base al concordato, papa Pio XI pubblicò il 13 agosto 1930 la bolla Pastoralis officii che diede attuazione formale e canonica alle disposizioni concordatarie relative all'organizzazione ecclesiastica nello Stato prussiano.[2]
Il concordato è costituito da 14 articoli, suddivisi in diversi commi, ed è seguito da un "protocollo finale" (schlussprotokoll), che forma parte integrante con il concordato.
Il primo articolo stabilisce che, nello Stato prussiano, i fedeli cattolici hanno la libertà di professare e di esercitare la propria religione e che il Governo dovrà garantire legalmente questa libertà.
Il secondo articolo, suddiviso in 10 commi, definisce l'organizzazione territoriale delle diocesi cattoliche prussiane.
Il terzo articolo stabilisce che «gli uffici ecclesiastici potranno essere liberamente eretti o mutati, qualora non siano richiesti pagamenti dai fondi dello Stato».
Il quarto e il quinto articolo definiscono alcune disposizioni in materia economica e finanziaria, tra cui: la dotazione delle diocesi, che ammonta a 2.800.000 marchi annui; le abitazioni legate agli uffici ecclesiastici e gli edifici che servono a scopi diocesani, che sono lasciati alla Chiesa; le proprietà e i diritti patrimoniali delle istituzioni ecclesiastiche, che vengono garantiti dalla costituzione del Reich germanico.
Il sesto articolo definisce le modalità di elezione dei vescovi nelle diocesi prussiane[11]: quando una sede si rende vacante, il capitolo dei canonici, gli arcivescovi e i vescovi prussiani presentano alla Santa Sede liste di candidati ritenuti idonei; a partire da queste liste[12], la Santa Sede sceglie tre nomi da presentare al capitolo dei canonici della sede vacante; il capitolo dei canonici, con votazione libera e segreta, elegge uno dei tre nomi quale nuovo arcivescovo o vescovo; la Santa Sede procederà infine alla nomina canonica dell'eletto, previa consultazione col Governo prussiano affinché non vi siano preclusioni di carattere politico. Alla consultazione iniziale e all'elezione partecipano anche i canonici onorari[13].
Questi due articoli definiscono alcune modalità nelle nomine degli uffici inferiori, ossia il prelato di Schneidemühl, i coadiutori con diritto di successione, le dignità dei capitoli delle cattedrali, i canonicati, i vicari delle cattedrali. Sono di nomina della Santa Sede i prelati, i coadiutori e le dignità capitolari; gli altri uffici sono di nomina vescovile.
Il nono articolo definisce le condizioni per l'accesso agli uffici più importanti della diocesi, e precisamente le cariche di arcivescovo, vescovo, prelato, ausiliare, coadiutore, membro del capitolo della cattedrale, vicario della cattedrale, direttore o insegnante nelle scuole diocesane:
Il comma 2 introduce delle eccezioni alle tre disposizioni precedenti, mentre il comma 3 stabilisce che la nomina di un membro del capitolo cattedrale e quella del direttore o di insegnante di un seminario deve essere preventivamente comunicata al Governo.
Il decimo articolo definisce alcuni criteri per la nomina dei parroci, in relazione all'articolo precedente.
L'undicesimo articolo dichiara che «la presentazione in base ad un cosiddetto patronato fiscale avrà luogo da parte dello Stato soltanto dopo preso contatto col Vescovo diocesano o col Prelato nullius a norma di una Istruzione da concertarsi separatamente».
Il dodicesimo articolo riguarda le scuole cattoliche in Prussia e in particolare: il riconoscimento delle facoltà teologiche cattoliche nelle università di Breslavia, Bonn e Münster e nell'accademia di Braunsberg;[14] l'autorizzazione per l'arcivescovo di Paderborn e i vescovi di Treviri, Fulda, Limburgo, Hildesheim e Osnabrück ad avere nella propria diocesi un seminario per la formazione dei preti.[15]
Gli ultimi due articoli del concordato definiscono le questioni accessorie.
Il concordato con la Prussia non è mai stato formalmente abrogato e successive convenzioni tra la Santa Sede e alcuni lander tedeschi ne riconoscono ancora la validità negli odierni territori tedeschi dell'antico Stato prussiano.[16]
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