Tornò poi ad essere un collegio uninominale tramite regio decreto 14 giugno 1891, n. 280,[3] in seguito alla riforma che stabilì complessivamente 508 collegi elettorali.
Le votazioni si svolsero in 443 collegi uninominali a doppio turno. Come previsto dalla legge elettorale del 17 dicembre 1860, era eletto al primo turno il candidato che «riunisce in suo favore più del terzo dei voti del total numero dei membri componenti il collegio e più della metà dei suffragi dati dai votanti presenti all'adunanza» (art. 91). Se nessun candidato era eletto, al ballottaggio tra i due candidati con più voti era eletto chi otteneva il maggior numero di voti (art. 92) o, in caso di ugual numero di voti, il maggiore d'età (art. 93).
L'onorevole Reccagni fu promosso al grado di tenente generale il 13 dicembre 1863 e conseguentemente decadde dalla carica. Il collegio fu riconvocato per 10 gennaio 1864.
Le votazioni si svolsero in 493 collegi uninominali a doppio turno con la stessa normativa precedente (al primo turno un numero di voti maggiore di un terzo degli iscritti al voto).
Le votazioni si svolsero in 493 collegi uninominali a doppio turno con la stessa normativa precedente (al primo turno un numero di voti maggiore di un terzo degli iscritti al voto).
Le votazioni si svolsero in 508 collegi uninominali a doppio turno con la normativa del 1860 (al primo turno un numero di voti maggiore di un terzo degli iscritti al voto).
Le votazioni si svolsero in 508 collegi uninominali a doppio turno con la normativa del 1860 (al primo turno un numero di voti maggiore di un terzo degli iscritti al voto).
Le votazioni si svolsero in 508 collegi uninominali a doppio turno con la normativa del 1860 (al primo turno un numero di voti maggiore di un terzo degli iscritti al voto).
Le votazioni si svolsero in 508 collegi uninominali a doppio turno con la normativa del 1860 (al primo turno un numero di voti maggiore di un terzo degli iscritti al voto).
Le votazioni si svolsero in 135 collegi plurinominali a doppio turno. Come previsto dalla legge elettorale politica del 24 settembre 1882, erano eletti al primo turno i candidati che «hanno ottenuto il maggior numero di voti, purché questo numero oltrepassi l'ottavo del numero degli elettori iscritti» (art. 74) secondo il numero di deputati previsto per il collegio; se il numero di eletti era inferiore al numero di deputati, il ballottaggio era tra i non eletti (in numero doppio rispetto ai deputati ancora da eleggere) che avevano il maggior numero di voti (art. 75) ed era eletto chi otteneva il maggior numero di voti nella seconda votazione (art. 77) oppure, in caso di ugual numero di voti, il maggiore d'età (art. 78).
I candidati Benedini e Comini accedono al ballottaggio, come prescritto dalla legge, in quanto non hanno ottenuto un numero di voti maggiore di un ottavo del numero di iscritti al voto.
L'elezione del deputato Baratieri venne annullata in quanto non vi erano posti vacanti nella categoria dei deputati impiegati. Venne quindi ripetuta un'elezione suppletiva.
L'elezione del deputato Baratieri venne annullata in quanto non vi erano posti vacanti nella categoria dei deputati impiegati. Venne quindi ripetuta un'elezione suppletiva.
Le votazioni si svolsero in 135 collegi plurinominali a doppio turno con la normativa del 1882 (al primo turno un numero di voti maggiore di un ottavo degli iscritti al voto).
I candidati Comini e Finzi accedono al ballottaggio, come prescritto dalla legge, in quanto non hanno ottenuto un numero di voti maggiore di un ottavo del numero di iscritti al voto.
Il 12 marzo 1887 il deputato Oreste Baratieri venne sorteggiato per eccedenza nel numero dei deputati impiegati. Si tenne quindi un'elezione suppletiva.
Il 6 giugno 1887 il deputato Oreste Baratieri venne nuovamente sorteggiato per eccedenza nel numero dei deputati impiegati. Si tenne quindi un'ulteriore elezione suppletiva.
Le votazioni si svolsero in 135 collegi plurinominali a doppio turno con la normativa del 1882 (al primo turno un numero di voti maggiore di un ottavo degli iscritti al voto).
Le votazioni si svolsero in 508 collegi uninominali a doppio turno. Come previsto dalla legge elettorale politica del 28 giugno 1892, era eletto al primo turno il candidato che «ha ottenuto un numero di voti maggiore del sesto del numero totale degli elettori iscritti nella lista del collegio e più della metà dei suffragi dati dai votanti» escludendo le schede nulle (art. 74). Se nessun candidato era eletto, al ballottaggio tra i due candidati con più voti (art. 75) era eletto chi otteneva il maggior numero di voti oppure, in caso di ugual numero di voti, il maggiore d'età (art. 77).
Le votazioni si svolsero in 508 collegi uninominali a doppio turno con la normativa del 1892 (al primo turno un numero di voti maggiore di un sesto degli iscritti al voto).
Le votazioni si svolsero in 508 collegi uninominali a doppio turno con la normativa del 1892 (al primo turno un numero di voti maggiore di un sesto degli iscritti al voto).
Le votazioni si svolsero in 508 collegi uninominali a doppio turno con la normativa del 1892 (al primo turno un numero di voti maggiore di un sesto degli iscritti al voto).
Le votazioni si svolsero in 508 collegi uninominali a doppio turno con la normativa del 1892 (al primo turno un numero di voti maggiore di un sesto degli iscritti al voto).
Le votazioni si svolsero in 508 collegi uninominali a doppio turno con la normativa del 1892 (al primo turno un numero di voti maggiore di un sesto degli iscritti al voto).
Le votazioni si svolsero negli stessi 508 collegi uninominali già esistenti ma, come previsto dal regio decreto del 26 giugno 1913, era eletto al primo turno il candidato che «ha ottenuto un numero di voti maggiore del decimo del numero totale degli elettori del collegio e più della metà dei suffragi dati dai votanti» escludendo le schede nulle (art. 91). Se nessun candidato era eletto, al ballottaggio tra i due candidati con più voti (art. 92) era eletto chi otteneva il maggior numero di voti oppure, in caso di ugual numero di voti, il maggiore d'età (art. 93).
Le votazioni si svolsero in 54 collegi di lista. Come previsto dal regio decreto del 2 settembre 1919, il numero di eletti per ogni lista era calcolato sulla base dei voti di lista e sul numero di voti dei candidati al di fuori della propria lista; la graduatoria tra i candidati era calcolata sommando i voti di lista e i propri voti di preferenza sia nella lista sia fuori dalla lista (art. 84).
Le votazioni si svolsero in 40 collegi (39 di lista e uno uninominale) con la normativa del 1919 che per i collegi di lista stabiliva il numero di eletti per ogni lista sulla base dei voti di lista e sul numero di voti dei candidati al di fuori della propria lista.
^Decreto 17 dicembre 1860, n. 4513, in Gazzetta Ufficiale del Regno, 1º gennaio 1861. URL consultato il 10 luglio 2017 (archiviato dall'url originale il 20 dicembre 2016).
^Decreto 24 settembre 1882, n. 999, in Gazzetta Ufficiale del Regno, 27 settembre 1882. URL consultato il 10 luglio 2017 (archiviato dall'url originale il 20 dicembre 2016).
^Decreto 14 giugno 1891, n. 280, in Gazzetta Ufficiale del Regno, 18 giugno 1891. URL consultato il 10 luglio 2017 (archiviato dall'url originale il 20 dicembre 2016).
^Decreto 10 settembre 1919, n. 1576, in Gazzetta Ufficiale del Regno, 10 settembre 1919. URL consultato il 10 luglio 2017 (archiviato dall'url originale il 20 dicembre 2016).
^Decreto 2 aprile 1921, n. 320, in Gazzetta Ufficiale del Regno, 2 aprile 1921. URL consultato il 10 luglio 2017 (archiviato dall'url originale il 20 dicembre 2016).