Le elezioni amministrative in Italia del 1994 si sono tenute il 12 giugno (primo turno, in contemporanea con le europee) e il 26 giugno (ballottaggi). In nessuno dei venti comuni capoluoghi di provincia in cui si è votato il sindaco è stato eletto al primo turno.
A Lucca, le elezioni hanno avuto luogo il 26 giugno e il 10 luglio, giacché il TAR aveva accolto il ricorso dei pattisti.
Una seconda tornata elettorale ha avuto luogo il 20 novembre (primo turno) e il 4 dicembre (secondo turno). Dei sette comuni capoluogo di provincia interessati dal voto, solo a Pisa non si è reso necessario il ballottaggio.
Nei comuni capoluogo si ebbero 15 successi di alleanze basate sul PDS (più 4 sindaci siculi), 1 la vittoria della Lega Nord e 1 di alleanze del PPI, 7 le affermazioni di alleanze di Forza Italia (più un sindaco siculo). Si contò il primo cambio di controllo, da sinistra a destra, in un comune andato subito in crisi dopo l’elezione dell’anno prima.
Nelle province furono 3 le vittorie di alleanze basate sul PDS (più 3 presidenze sicule), e 2 le vittorie delle coalizioni di Forza Italia (più 6 presidenze sicule).
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Le elezioni, in origine fissate per il novembre del 1993, furono rinviate a causa di alcune irregolarità nella presentazione delle liste (fonte)
N.B.- Secondo la legge elettorale siciliana (L.R. n. 7, 26 agosto 1992), il voto si esprimeva su due schede, l'una per l'elezione del Consiglio comunale e l'altra per l'elezione diretta del Sindaco. Nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, più liste potevano dichiarare di costituire una coalizione. L'apparentamento era ammesso esclusivamente tra le liste e non con i candidati alla carica di Sindaco. Il 70% dei seggi (con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore) era assegnato proporzionalmente; i restanti seggi erano attribuiti, secondo il criterio proporzionale, per due terzi alla lista o al gruppo di liste coalizzate che avesse conseguito il maggior numero dei voti validi, e i seggi ulteriormente residui alla lista o alla coalizione di liste risultata seconda per numero di voti validi attribuiti (art. 23).
N.B.- Con la Legge regionale 1 settembre 1993, n. 26, la Sicilia estese alle province la stessa normativa presidenzialista dei comuni. Il voto si esprimeva su due schede, l'una per l'elezione del Consiglio provinciale e l'altra per l'elezione diretta del Presidente. Più liste potevano dichiarare di costituire una coalizione. L'apparentamento era ammesso esclusivamente tra le liste e non con i candidati alla carica presidenziale. Il 70% dei seggi (con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore) era assegnato proporzionalmente; i restanti seggi erano attribuiti, secondo il criterio proporzionale, per due terzi alla lista o al gruppo di liste coalizzate che avesse conseguito il maggior numero dei voti validi, e i seggi ulteriormente residui alla lista o alla coalizione di liste risultata seconda per numero di voti validi attribuiti.
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