Queste agenzie sono state istituite a seguito dei referendum abrogativi del 1993 riguardanti alcune parti di articoli della legge 23 dicembre 1978, n. 833 di istituzione del Servizio sanitario nazionale (SSN). Di conseguenza, furono eliminate le competenze ambientali della vigilanza e controllo locali del SSN esercitate tramite i presidi multizonali di prevenzione (PMP) delle unità sanitarie locali, che, a loro volta, le ereditarono dai laboratori provinciali di igiene e profilassi, sorti nel 1934 con il regio decreto del 27 luglio, n. 1265: "Testo unico delle leggi sanitarie".[1][2]
Dopo il referendum, tali competenze continuarono ad essere esercitate dai PMP, fino a quando il Parlamento con la legge 21 gennaio 1994, n. 61, di conversione del terzo decreto legge 496/93, affidò questi compiti ad apposite "agenzie regionali" che furono istituite assieme all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), divenuta poi Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) e nel 2008 confluita nell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), ente di indirizzo e di coordinamento delle agenzie delle regioni e delle province autonome. Queste funzioni erano precedentemente svolte in maniera diversa dal Ministero della sanità e dal Ministero dell'ambiente. Tutt'oggi, il Ministero della salute conserva alcuni compiti in materia ambientale, oltre che sulla sicurezza degli alimenti e quella sul lavoro. L'ISPRA, come l'ANPA e l'APAT prima, è vigilato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, coopera con l'Agenzia europea dell'ambiente e con le istituzioni ed organizzazioni nazionali ed internazionali operanti in materia di salvaguardia ambientale.
La nuova concezione della materia ambientale, introdotta dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, è volta alla migliore armonizzazione fra le istituzioni statali e quelle territoriali, modificando gli ambiti di competenza. Questa legge modificò le competenze amministrative in materia ambientale, in capo alle Province/Regioni e definì una nuova demarcazione tra le materie ambientali rispetto a quelle propriamente sanitarie, realizzando la volontà popolare espressa dal voto referendario, in controtendenza rispetto alla legge 833/1978 che accentrava nel servizio sanitario nazionale italiano tutte le competenze che riguardavanno la salute.
Negli anni successivi all'entrata in vigore della legge 61/94 tutte le regioni e province autonome, hanno trasformato i PMP in ARPA, modificandoli con apposite leggi e le hanno organizzate, secondo le finalità ed i compiti istituzionali, in dipartimenti provinciali. Dagli oltre 100 PMP, si è passati a 19 agenzie regionali e due delle province autonome che costituiscono con l'ISPRA, il Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente, istituito dalla legge 132/2016.
Funzioni
Stazione mobile monitoraggio ambientale dell'Agenzia Regionale Protezione Ambientale Emilia-Romagna e dettaglio dei vari sensori
Le principali funzioni attribuite alle ARPA possono essere così riassunte:
controllo di fonti e di fattori di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, acustico ed elettromagnetico;
monitoraggio delle diverse componenti ambientali: clima, qualità dell'aria, delle acque, caratterizzazione del suolo, livello sonoro dell'ambiente;
controllo e vigilanza del rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni dei provvedimenti emanati dalle autorità competenti in materie ambientali;
supporto tecnico-scientifico, strumentale ed analitico agli enti titolari con funzioni di programmazione e amministrazione attiva in campo ambientale (regioni, provincie e comuni);
sviluppo di un sistema informativo ambientale di supporto agli enti istituzionali e a disposizione delle organizzazioni sociali interessate.
Accanto alle funzioni tradizionali di controllo e vigilanza, la legge 61/1994 affida al sistema delle agenzie ambientali nuovi compiti di monitoraggio, elaborazione e diffusione dei dati ambientali nonché l'elaborazione di proposte tecniche: limiti di accettabilità, standard, tecnologie ecologicamente compatibili, verifica dell'efficacia tecnica delle normative ambientali.
Le ARPA e i dipartimenti di prevenzione delle ASL esercitano in maniera coordinata e integrata le funzioni di controllo ambientale e di prevenzione collettiva che rivestono valenza ambientale e sanitaria. In materia di inquinamento esterno e degli ambienti di vita, la competenza è assegnata alle ARPA che si avvalgono dei pareri igienico-sanitari, previsti dalla normativa vigente, espressi dai dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali.[3] Le ARPA garantiscono, in base a particolari convenzioni e accordi di programma, supporto tecnico-scientifico e supporto strumentale e analitico-laboratoristico agli enti che svolgono le funzioni di controllo ambientale.
Dispone inoltre di osservatori ambientali, centri tematici e di servizi:
chimica ambientale;
medico-biotossicologico;
fisica-ambientale;
impiantistico-antinfortunistico.
Competenze
Le attività riguardanti gli specifici temi ambientali di pertinenza delle ARPA sono regolamentate dalla legislazione comunitaria, nazionale e regionale, da atti amministrativi, da norme tecniche, linee guida e buone prassi. Le ARPA svolgono altre attività relative a:
L'Arpa Puglia, a partire dal 2021, indice un concorso pubblico fotografico denominato ArpAmare con il quale intende valorizzare le bellezze turistico-paesaggistiche locali. Il concorso è aperto anche agli studenti delle scuole superiori.
Con la situazione di emergenza PFAS (Sostanze perfluoroalchiche) nelle matrici ambientali, ARPA Veneto ha intrapreso un piano di monitoraggio ambientale nella sua regione di competenza. Sulla stessa riga hanno proseguito l'obiettivo anche Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte, Lazio, Puglia e Campania. Nei prossimi anni anche altre Agenzie provvederanno al piano di attività.
^La ripartizione delle competenze tra le ARPA ed i dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali sono specificate da apposite deliberazioni delle giunte regionali. Nella ripartizione delle competenze vengono definiti per ogni campo di attività la relativa normativa di riferimento, la competenza prevalente ed il soggetto che concorre limitatamente agli aspetti di sua competenza.
^Operatore sanitario il cui profilo professionale è definito dal D.M. 17 gennaio 1997, n. 58.
^Regolamento CE 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche.
^L'Agenzia regionale dell'Abruzzo è l'unica che non ha potuto seguire lo standard della definizione nel nome (ARPA) a causa dell'esistenza del medesimo acronimo relativo alle Autolinee Regionali Pubbliche Abruzzesi, all'epoca della creazione delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente.
^LL.RR. 28 agosto 2000, n. 14, 2 maggio 2001, n. 7 e 11 agosto 2010, n. 22.
^Sede di rappresentanza: Via Boncompagni, 101 - 00187 Roma.