La formula governo del Presidente indica "la formazione di un esecutivo la cui origine non può essere ascritta al Parlamento, ma a un’iniziativa esclusiva del Capo dello Stato. Un governo, quindi, che trova la sua maggioranza nelle assemblee elettive che così assumono il compito non solo di dare la fiducia, ma anche di fornire una sorta di vaglio alla proposta presidenziale. Si tratta di una formula che ha i suoi precedenti nella storia costituzionale sia dell’Italia postunitaria che di quella repubblicana"[4]: vi si è ricorso per superare l'eventuale fase di stallo, dovuta, ad esempio, all'ingovernabilità causata dalla legge elettorale vigente in un determinato periodo storico, e che non sia riuscita a esprimere una maggioranza parlamentare omogenea tale da permettere la formazione di un governo politico[5].
Nonostante il pesante responso elettorale, De Gasperi fu nuovamente "incaricato" dall'allora presidente della Repubblica Luigi Einaudi di formare il nuovo governo che, dopo il giuramento[11], passò per il necessario iter in Parlamento[12], ottenendo però solo i 263 voti favorevoli della DC contro i 282 di PCI, PSI, MSI e monarchici e vedendo astenersi 37 degli ormai ex alleati socialdemocratici, repubblicani e liberali, passando così alla storia come il primo esecutivo repubblicano a vedersi respinto il voto di fiducia all'iniziale passaggio alla Camera, decadendo e decretando la fine della stagione politica di De Gasperi[10].
Dopo un'altra fase di consultazioni venne dunque incaricato Pella che, stavolta, grazie all'astensione dell'MSI, vide ridursi il fronte dei contrari permettendo la formazione di un esecutivo monocolore DC e, ottenuta la maggioranza, governò per cinque mesi.
^Cfr. a p. 221 in Pier Luigi Ballini e Antonio Varsori, L'Italia e l'Europa: 1947-1979, vol I, Rubbettino Editore, Soveria Mannelli, 2004.
^Paolo Allegrezza, L'ultima spiaggia, Mondoperaio, n. 1/2018, p. 10.
^La formazione del governo segue quanto disciplinato dall'articolo 92 della Costituzione:
«Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri».
^Legge 31 marzo 1953, n. 148 ovvero "Modifiche al testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati approvato con decreto presidenziale 5 febbraio 1948, n. 26."
^Come prescritto dall'articolo 93 della carta costituzionale:
«Il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.»
e dalla Legge23 agosto 1988, n. 400, in materia di "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri."
^L'iter procedurale è disciplinato dall'articolo 94 della Costituzione:
«Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere. Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale. Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia. [...] ».