«i fedeli sono tenuti all'obbligo di partecipare alla Messa; si astengano inoltre da quei lavori e da quegli affari che impediscono di rendere culto a Dio e turbano la letizia propria del giorno del Signore o il dovuto riposo della mente e del corpo.»
(Codice di diritto canonico, can. 1247)
«Soddisfa il precetto di partecipare alla Messa chi vi assiste dovunque venga celebrata nel rito cattolico, o nello stesso giorno di festa, o nel vespro del giorno precedente.»
(Codice di diritto canonico, can. 1248)
L'obbligo di partecipare alla Messa è uno dei cinque precetti generali della Chiesa, generalmente espresso con la formula catechistica «partecipare alla Messa la domenica e nelle altre feste comandate». Il precetto attua per i cattolici il terzo comandamento «Ricordati di santificare le feste».
«Costituire, trasferire oppure sopprimere giorni di festa o di penitenza comuni a tutte le Chiese orientali spetta alla sola suprema autorità della Chiesa, fermo restando il §3.
§2. Costituire, trasferire o sopprimere giorni di festa e di penitenza propri alle singole Chiese sui iuris, compete anche all'autorità a cui spetta stabilire il diritto particolare delle Chiese, tenendo debitamente conto però delle altre Chiese sui iuris e fermo restando il can. 40, §1.
§3. I giorni festivi di precetto comuni a tutte le Chiese orientali, oltre alle domeniche, sono il Natale del Signore nostro Gesù Cristo, l'Epifania, l'Ascensione, la Dormizione della Santa Madre di Dio Maria e i giorni dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, salvo restando il diritto particolare della Chiesa sui iuris approvato dalla Sede Apostolica, col quale alcuni giorni festivi di precetto sono soppressi o sono trasferiti alla domenica.»
(Codice dei canoni delle Chiese orientali, can. 880)
«I fedeli cristiani hanno l'obbligo, nelle domeniche e nelle feste di precetto, di partecipare alla Divina Liturgia oppure, secondo le prescrizioni e la legittima consuetudine della propria Chiesa sui iuris, alla celebrazione delle lodi divine.
§2. Perché i fedeli cristiani possano adempiere più facilmente questo obbligo, si stabilisce che il tempo utile decorre dai vespri della vigilia fino al termine della domenica o della festa di precetto.»
(Codice dei canoni delle Chiese orientali, can. 881)
Chiesa latina
Le feste di precetto per i cattolici di rito latino sono stabilite in linea generale dal Codice di diritto canonico:
«Il giorno di domenica, in cui si celebra il mistero pasquale, per la tradizione apostolica dev'essere osservato in tutta la Chiesa come il primordiale giorno festivo di precetto. Ugualmente devono essere osservati i giorni del Natale del Signore Nostro Gesù Cristo, dell'Epifania, dell'Ascensione e del santissimo Corpo e Sangue di Cristo, della Santa Madre di Dio Maria, della sua Immacolata Concezione e Assunzione, di san Giuseppe, dei santi Apostoli Pietro e Paolo, e infine di tutti i Santi.
§2. Tuttavia la Conferenza Episcopale può, previa approvazione della Sede Apostolica, abolire o trasferire alla domenica alcuni giorni festivi di precetto.»
(Codice di diritto canonico, can. 1246)
Ordinati secondo il calendario civile, i dieci giorni di precetto (oltre alle domeniche) sono:
Nel rito romano tutte le feste di precetto sono solennità con precedenza sulla domenica eventualmente occorrente; solo le domeniche di Avvento, Quaresima e del Tempo di Pasqua hanno precedenza su queste solennità, che sono quindi trasferite ad altro giorno.[5]
Storia
Le feste di precetto, oltre alla domenica, erano un tempo più numerose. Nel Medioevo erano 45. Con la bollaUniversa per orbem[6] del 13 settembre 1642, papa Urbano VIII provvide a redigere un nuovo calendario delle giornate festive, fissando le feste di precetto nel numero di 35, e stabilì che ai vescovi fosse vietata l'introduzione di nuove giornate festive senza l'assenso del pontefice. Oltre alle domeniche, era stabilito il precetto festivo per il Natale (25 dicembre), la Circoncisione del Signore (1º gennaio), l'Epifania (6 gennaio), la Pasqua con i due giorni seguenti, la Pentecoste con i due giorni seguenti, l'Ascensione, il Corpus Domini, l'Invenzione della Santa Croce (3 maggio), la Purificazione della Beata Vergine Maria (2 febbraio), l'Annunciazione (25 marzo), l'Assunzione della Beata Vergine Maria (15 agosto), la Natività della Beata Vergine Maria (8 settembre), la Dedicazione di San Michele (29 settembre), la Natività di San Giovanni Battista (24 giugno), tutte le feste degli apostoli: santi Pietro e Paolo (29 giugno), sant'Andrea (30 novembre), san Giovanni evangelista (27 dicembre), san Giacomo (25 luglio), san Tommaso (21 dicembre), santi Filippo e Giacomo Minore (1º maggio), san Bartolomeo (24 agosto), san Matteo (21 settembre), santi Simone e Giuda (28 ottobre), san Mattia (24 febbraio) e ancora: i santi Innocenti Martiri (28 dicembre), san Lorenzo (10 agosto), san Silvestro (31 dicembre), san Giuseppe (19 marzo), sant'Anna (26 luglio), Tutti i Santi (1º novembre), santo Stefano (26 dicembre). Era pure di precetto la festa di ogni patrono principale di un regno, provincia, città e castello.
In seguito all'abolizione delle altre feste di precetto osservate fino ad allora, nacque la questione se le città e le comunità religiose fossero vincolate all'osservanza del precetto alla quale si erano obbligate per voto, il 19 aprile 1643 un decreto della Sacra Congregazione dei Riti sancì che il voto obbligava solo le persone che l'avevano fatto[7].
Papa Benedetto XIV studiò lungamente la questione delle feste di precetto, anche a seguito delle numerose suppliche che gli provenivano da diverse parti dell'Europa, acciocché le feste di precetto fossero ridotte di numero, in modo da incrementare i giorni lavorativi. Il Papa concesse infine numerosi indulti a diverse diocesi, permettendo ai fedeli di lavorare in alcuni giorni festivi, purché potessero assistere alla Messa.
Nel 1772papa Clemente XIV concesse altri indulti alla Baviera e a Venezia, che riducevano il numero dei giorni festivi in quei luoghi. Il vescovo di Poznań in quello stesso anno volle ridurre il numero dei giorni festivi, ma il suo popolo protestò e volle anzi celebrare le feste con maggior sfarzo. Per tutte le diocesi del Piemonte, compresa quella di Nizza, papa Pio VI abolì il precetto festivo per tutte le feste degli apostoli, eccetto quella dei santi Pietro e Paolo, per i giorni dopo Pasqua e dopo Pentecoste, per l'Invenzione della Santa Croce, i santi Innocenti Martiri, san Lorenzo, san Silvestro, san Giuseppe, sant'Anna, san Michele e santo Stefano.[10][11][12]
Con il motu proprioSupremi disciplinae del 2 luglio 1911, papa Pio X ridusse il numero delle feste di precetto che cadevano nella settimana da 36 ad 8 (le dieci sopra riportate tranne il Corpus Domini e San Giuseppe).[13][14] Tuttavia, vi furono immediatamente petizioni di vescovi per riportare le feste di San Giuseppe e del Corpus Domini alla loro datazione solita, che furono accolte con Urbis et orbis Evulgato Motu Proprio della Congregazione dei riti del 24 luglio 1911.[15] La lista così integrata fu stabilita nel Codice di diritto canonico del 1917.[16]
Il 28 dicembre 1919 la sacra Congregazione del Concilio specificò con il decreto Statim ac per responsum quali fossero le feste di precetto soppresse, in cui vigeva tuttavia l'obbligo di celebrare la Messa per il popolo.[17]
In molti paesi i vescovi avevano ottenuto, già prima del pontificato di Pio X, l'approvazione della Santa Sede per ridurre il numero delle feste di precetto fra la settimana. Oggi, le conferenze episcopali hanno la facoltà di ridurre le feste di precetto rispetto a quanto previsto dal Codice di diritto canonico.
La possibilità di assolvere il precetto dopo i primi vespri della domenica o della festa fu prevista per la prima volta nel 1967 dall'istruzione Eucharisticum mysterium[18] che concedeva ai vescovi la facoltà di stabilire per la propria diocesi la celebrazione eucaristica anticipata al vespro della vigilia. Poiché si tratta dello stesso giorno liturgico, seppure esteso rispetto al giorno solare, la locuzione "Messa prefestiva", entrata nell'uso comune, non è corretta. Tale facoltà fu applicata su richiesta dei vescovi negli anni successivi all'istruzione: ad esempio i vescovi italiani la richiesero il 16 giugno 1972[19] e fu poi definitivamente estesa a tutta la Chiesa d'Occidente con il Codice di diritto canonico del 1983.[20]
Disposizioni sulle feste di precetto in diversi paesi
Nello Stato della Città del Vaticano, ma non nel resto della diocesi di Roma, le domeniche e tutte le dieci feste previste nel canone 1246 sono considerate feste di precetto. La stessa cosa accade anche in Romania, in Indonesia e nel Canton Ticino in Svizzera. Altrove, una o più feste di precetto non sono considerate tali in seguito a deliberazioni delle conferenze episcopali.
Quando queste feste sono assegnate a una domenica, non sono incluse negli elenchi seguenti delle feste di precetto osservate nelle diverse nazioni, poiché in ogni paese tutte le domeniche sono feste di precetto.
Non necessariamente le feste di precetto sono anche festività riconosciute a livello civile, anche se quest'ultima condizione è spesso un criterio per la scelta da parte della Conferenza episcopale, dal momento che facilita la presenza alla Messa festiva.
Le solennità di San Giuseppe, dei Santi Pietro e Paolo e l'Immacolata concezione della Beata Vergine Maria non sono feste di precetto in nessun luogo della Germania.
La Svizzera tedesca e le zone germanofone nei paesi limitrofi osservano regole simili.
Invece di essere trasferita alla domenica seguente, l'Ascensione del Signore, sebbene non sia una festa di precetto in Grecia, è mantenuta nel giovedì dopo la VI domenica di Pasqua, per essere celebrata nello stesso giorno della Chiesa ortodossa di Grecia.
Se i Santi Pietro e Paolo, l'Assunzione di Maria o Tutti i Santi ricorrono di sabato o di lunedì, per quell'anno il precetto è sospeso.
Se l'Epifania ricorre di sabato o di lunedì per quell'anno è trasferita alla domenica più vicina.[44]
Le aree geografiche in cui vige il rito ambrosiano presentano alcune particolarità:
il 1º gennaio si celebra la Circoncisione del Signore, festa di precetto, mentre la solennità della Divina Maternità della Beata Vergine Maria ricorre nella la VI domenica di Avvento;
La festa di Tutti i Santi è trasferita alla I domenica di novembre. Se la I domenica di novembre cade il giorno 2, la Commemorazione di tutti i fedeli defunti è traslata al giorno successivo.[57]
Se le feste dei Santi Pietro Apostolo e dell'Assunzione di Maria cadono di sabato o di lunedì, sono trasferiti alla domenica più vicina. Se la festa di Tutti i Santi cade di sabato è trasferita alla domenica seguente.[59]
Quando le solennità di Maria Santissima Madre di Dio, dell'Assunzione di Maria o di Tutti i Santi cadono di sabato o di lunedì, non si osserva il precetto.
Nelle Hawaii, il vescovo di Honolulu, con indulto della Santa Sede ha stabilito che le uniche feste di precetto infrasettimanali siano l'Immacolata Concezione e Natale.[24][65]
Sono trasferite alla domenica seguente, oltre all'Epifania, all'Ascensione e al Corpus Domini, anche l'Assunzione di Maria, i Santi Pietro e Paolo e Tutti i Santi.[68]
Nel vicariato apostolico dell'Arabia meridionale, che si estende negli Emirati Arabi Uniti, in Oman e in Yemen il precetto domenicale può essere osservato il venerdì (con la vigilia prefestiva) oppure la domenica (con la vigilia prefestiva). Le messe feriali del venerdì non vengono mai celebrate.
^In Italia la festività è spostata alla domenica successiva, prendendo il posto della VII domenica di Pasqua; mentre nell'usus antiquior sostituisce la Domenica dopo l'Ascensione, precedentemente chiamata Domenica fra l'Ottava dell'Ascensione.
^In Italia la festività è stata spostata alla domenica successiva alla Trinità, sostituendo una domenica del tempo ordinario, mentre nell'usus antiquior sostituisce la II Domenica dopo Pentecoste.
^Festa di precetto per la sola diocesi di Roma, ma non nel resto d'Italia.
^Norme generali per l'Anno Liturgico e il Calendario § 5. La Santa Sede può, comunque, concedere la celebrazione della solennità in alcune regioni e a particolari condizioni; così, ad esempio, ha spesso concesso per l'Italia la celebrazione dell'Immacolata Concezione di Maria anche quando l'8 dicembre è caduto di domenica.
^Decreto della Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti, 24 ottobre 2018; Prot. 39/18, vedi NotitiaeArchiviato l'11 gennaio 2023 in Internet Archive., 2018, p. 97
^Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti, Decreto 12 novembre 2015; Prot. 291/15, vedi NotitiaeArchiviato l'11 gennaio 2023 in Internet Archive., 2015, nn. 587-592, p. 334