Durante questo periodo al Presidente è preclusa la facoltà di sciogliere le Camere, salvo che gli ultimi 6 mesi del mandato coincidano con gli ultimi 6 mesi della legislatura, secondo l'articolo 88 della Costituzione:
«Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse. Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.»
Tale legge è stata concepita per evitare che il Presidente sciolga le Camere a ridosso della scadenza del proprio mandato allo scopo di posticipare l'elezione del proprio successore oppure di rimuovere un parlamento non favorevole alla propria rielezione o all'elezione di un candidato avente il suo sostegno.
Eccezioni
Originariamente il testo costituzionale non prevedeva eccezioni; infatti il secondo comma così recitava:
«Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato.»
Durante la presidenza di Francesco Cossiga, tuttavia, ci si sarebbe trovati nella situazione in cui il Presidente non avrebbe potuto sciogliere le Camere nonostante fosse giunta la regolare scadenza della legislatura: il mandato del presidente sarebbe cessato infatti il 3 luglio 1992, mentre la X legislatura sarebbe giunta alla sua scadenza naturale il giorno prima, il 2 luglio dello stesso anno.
Tale occasione stimolò il processo che portò alla modifica del secondo comma dell'articolo 88 della Costituzione con la legge costituzionale del 4 novembre 1991 n.1, che permette lo scioglimento delle Camere anche durante il semestre bianco qualora esso coincida con gli ultimi sei mesi della legislatura.[1]
Maria Rodriquez (a cura di), Il dibattito sulla rieleggibilità del Presidente della Repubblica e sul "semestre bianco", Roma, Senato della Repubblica, 1980, p. 81, OCLC912105740.