Un rifugio per cani è una struttura prevista dalla legge 281/91, riguardante cani e altri animali di affezione[1].
La legge demanda alle regioni il risanamento dei canili municipali[2] e la costruzione di rifugi per cani, stabilendo che devono garantire benessere all'animale e il rispetto di norme igienico-sanitarie; i rifugi per cani sono soggetti al controllo dei servizi sanitari delle unità sanitarie locali[2]
L'esatta distinzione tra canile e rifugio non è precisata nella legge. Le regioni hanno spesso lasciato l'istituzione tradizionale del canile per situazioni di emergenza sanitaria (canile sanitario) o di prima accoglienza, preferendo i canili rifugio[3][4][5] per il soggiorno prolungato dell'animale.
Note
- ^ 281/91, articolo 1, comma 1.
- ^ a b 281/91, articolo 3, comma 2.
- ^ Canili rifugio, su arvetpiemonte.it. URL consultato il 25 aprile 2018 (archiviato dall'url originale il 26 aprile 2018).
- ^ L.R. 1/99, articolo 3, comma 1.
- ^ L.R. 59/09, articolo 30, comma 1.
Bibliografia
- Legge 14 agosto 1991, n. 281, in materia di "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo."
- Regione Sardegna Decreto del Presidente della Giunta Regionale Regolamento di attuazione della legge 14 agosto 1991, n. 281 e delle leggi regionali 18 maggio 1994, n. 21 e 1 agosto 1996, n. 35 sulla prevenzione del randagismo, su gazzettaufficiale.it, 4 marzo 1999.
- Regione Toscana Legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59 Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo)., su gazzettaufficiale.it, 4 marzo 1999.
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