Un locus credibilis (traducibile con stazione di autenticazione; in ungheresehiteleshely) era un istituto legale proprio del Regno di Ungheria.[1][2] Si trattava di capitoli o abbazie obbligati a prestare servizi simili a quelli di un notaio.[1] Ad esempio, redigevano contratti chiamati "confessioni" (in latinofassio), emettevano copie autenticate (transsumptum) di ogni documento che conservavano o che veniva loro presentato e garantivano con la loro testimonianza ogni tipo di atto legale.[3] Oltre ai loro archivi, custodivano anche i documenti privati dei nobili locali.[4]
Quest'istituto sorse alla fine del XII secolo e rimase in vigore fino a metà del XIX secolo.[2] Verso il 1500 più di trenta realtà ecclesiastiche fungevano da loca credibilia in tutto il Regno (due di queste erano in Transilvania e altre due in Slavonia), ma le attività della maggior parte di loro era limitata ad alcuni comitati ed erano solo quattro quelle la cui autorità si estendeva a tutto il Regno.[3] La loro esistenza prevenne la necessità di notai, cosicché quando i notai fecero la loro comparsa nel Regno dopo il 1300, la loro attività fu relegata all'ambito del diritto canonico.[3]
Origini
Fino alla seconda metà del XII secolo, solo le carte emesse dai sovrani avevano valore legale nel Regno d'Ungheria.[2] Tuttavia, nelle cause tra laici già dall'XI secolo era consuetudine che i giuramenti fossero ricevuti da realtà ecclesiastiche come capitoli e monasteri e che le ordalia si svolgessero sotto la loro sorveglianza.[1] Verso il 1200 al più tardi i capitoli incominciarono a tenere registri delle cause di cui erano stati testimoni.[3] Il più antico esempio di questa pratica è il Regestrum Varadinense, che contiene le minute di 389 cause portate di fronte al capitolo di Gran Varadino (l'attuale Oradea, in Romania) fra il 1208 e il 1235.[3]
Le carte emesse dai capitoli e dalle abbazie incominciarono ad assumere un carattere uniforme a partire dalla seconda metà del XII e recavano il sigillo dell'emissore.[2] Sebbene le carte emesse dalla cancelleria reale o dai principali giudici del Regno Although (ad esempio dal palatino) godessero di una speciale autorità, i documenti emessi in nome e con il sigillo delle istituzioni ecclesiastiche presto acquisirono una condizione quasi analoga.[5] Successivamente non solo i nobili si rivolgevano a questi loca credibilia per avere conferma delle loro transazioni, ma persino i capi dei comitati, gli spani, e gli alti magistrati richiedevano l'autenticazione con il sigillo di capitoli e abbazie per i loro documenti pubblici.[2]
Oltre a redigere e autenticare documenti dietro il pagamenti di una tariffa, i loca credibilia iniziarono a conservarli, tanto che in breve volgere di tempo furono in grado di autenticare copie dei documenti originali che custodivano o anche di altri documenti che fossero loro presentati.[3] Ad esempio, verso il 1400 l'archivio della casa capitolare di Strigonio custodiva una carta emessa dal re Béla III (1172–1196), otto di Andrea II (1205–1235) e ventuno risalenti al regno di Béla IV (1235–1270), mentre nel 1525 la casa capitolare di Eger poteva produrre una copia di una carta originale del 1282.[4][6]
La trasformazione delle più importanti istituzioni ecclesiastiche in vere agenzie dell'amministrazione pubblica era connessa al declino dell'ufficio del pristaldo (pristaldus), un testimone che precedeva l'epoca dei documenti scritti[7], che fu definitivamente abolito nel 1222 dal re Andrea II.[8] Di conseguenza molti dei compiti giudiziari di competenza del pristaldo (per esempio, l'emissione di atti di citazione, la raccolta di prove, e la sorveglianza dei confini dei fondi) ricaddero sui rappresentanti dei capitoli e delle abbazie.[8]
Autorità
Il processo con cui un capitolo o un'abbazia potessero diventare un "locus credibilis" dipendeva dalla loro reputazione.[2] Se un'istituzione ecclesiastica era considerata scrupolosa nel riconoscere i diritti di proprietà di un fondo, i documenti recanti il suo sigillo godevano di autorità.[2] La "credibilità" di una carta emessa da un capitolo o da un'abbazia in genere si estendeva sui comitati più vicini, dove i documenti e i sigilli erano più familiari.[3][5]
Solo le istituzioni ecclesiastiche alle quali si rivolgevano i principali giudici del Regno avevano un'autorità che si estendeva a tutto il Regno.[4] I quattro loca credibilia che avevano questa autorità erano i Cavalieri Ospitalieri di Alba Reale, il capitolo della collegiata[9] della stessa città, il capitolo di Buda, e dal 1498 il capitolo cattedrale di Bosnia.[3] Oltre a questi quattro, nel 1526 fungevano da locus credibilis quattordici capitoli cattedrali, sette capitoli collegiati, otto abbazie benedettine e cinque abbazie Premostratensi con autorità su un comitato, oppure su due o tre comitati vicini.[3]
Compiti e procedure
La verifica di titoli di proprietà era il compito più frequentemente richiesto a un locus credibilis.[4] Per questa funzione, gli addetti copiavano le carte già emesse, controllavano l'autenticità degli originali e registravano l'atto in un registro o in forma di un chirografo.[4] Gli addetti dovevano essere certi dei diritti di proprietà prima di emettere un certificato che attestasse la proprietà di un fondo. fossero.[8] A questo scopo gli addetti esaminavano il documento, confrontando la scrittura, il sigillo e altri elementi in grado di suffragare l'autenticità del documento.[8] Le carte private dei proprietari terrieri erano conservate in cassette sigillate dai proprietari.[4]
Al XIV secolo risalgono i primi documenti che attestano che i loca credibilia furono frequentemente coinvolti nelle inchieste giudiziarie; di conseguenza gli attori davano inizio alle liti presentando una pretesa al locus credibilis locale, dichiarando una violazione o un abuso da parte di altri o registrando una compravendita o una permuta di beni immobili.[10] Il procedimento passava dal locus credibilis a un magistrato che a quel punto richiedeva un'inchiesta allo stesso o un altro locus credibilis di accertare la violazione o di introdurre il nuovo proprietario nel suo fondo e registrare ogni obiezione espressa al riguardo.[10] I rappresentanti dei loca credibilia attestavano anche le divisioni dei fondi e ne fissavano i confini.[3] Nel caso di una concessione regia, un breve ordinava loro di testimoniare la concessione, della quale dovevano rendere un atto al beneficiario.[3]