In generale, in ambito giuridico, si definisce fonte del diritto un atto o un fatto abilitato dall'ordinamento giuridico a produrre norme giuridiche, cioè ad innovare l'ordinamento giuridico stesso.
Le «fonti di conoscenza o di cognizione» tuttavia non pongono direttamente norme giuridiche, ma sono lo strumento attraverso il quale le norme prodotte dalle fonti di produzione[1] vengono portate a conoscenza dei consociati[2]. Le fonti di cognizione integrano il requisito della pubblicazione legale della norma oggettiva, dato che si ha specifico riguardo a documenti formati da pubbliche autorità "esclusivamente rivolti al fine di realizzare condizioni di conoscibilità (o di migliore conoscibilità) del diritto oggettivo vigente" (Crisafulli).
Distinguiamo:
Note
Bibliografia