Fonti di cognizione

In generale, in ambito giuridico, si definisce fonte del diritto un atto o un fatto abilitato dall'ordinamento giuridico a produrre norme giuridiche, cioè ad innovare l'ordinamento giuridico stesso.

Le «fonti di conoscenza o di cognizione» tuttavia non pongono direttamente norme giuridiche, ma sono lo strumento attraverso il quale le norme prodotte dalle fonti di produzione[1] vengono portate a conoscenza dei consociati[2]. Le fonti di cognizione integrano il requisito della pubblicazione legale della norma oggettiva, dato che si ha specifico riguardo a documenti formati da pubbliche autorità "esclusivamente rivolti al fine di realizzare condizioni di conoscibilità (o di migliore conoscibilità) del diritto oggettivo vigente" (Crisafulli).

Distinguiamo:

Note

  1. ^ Per fonti di produzione s'intendono gli atti e i fatti idonei a produrre norme giuridiche. Le fonti di produzione si distinguono a loro volta in fonti-atto e fonti-fatto.
  2. ^ Persone fisiche (cives) o giuridiche inserite in una collettività (Stato ordinamento) da cui promana un ordinamento giuridico

Bibliografia

  • Vezio Crisafulli, Lezioni di diritto costituzionale, II, Padova, 1993 (2ª ed.).
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