Dicastero per gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica
Dicastero per gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica Dicasterium pro Institutis Vitae Consecratae et Societatibus Vitae Apostolicae
Promuove, anima e regola la prassi dei consigli evangelici, nel modo in cui viene vissuta nelle forme approvate di vita consacrata, ed altresì per quanto concerne la vita e l'attività delle Società di Vita Apostolica in tutta la Chiesa latina (Praedicate evangelium, 121)
Il Dicastero per gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica (in latinoDicasterium pro Institutis Vitae Consecratae et Societatibus Vitae Apostolicae) è uno dei 16 dicasteri della Curia romana.
Nel corso dei secoli, altri organismi della Curia romana furono creati con competenze e attribuzioni relative ai religiosi; tra queste si ricordano la "Congregazione della disciplina dei regolari" (1698) e la "Congregazione sullo stato degli ordini regolari" (1846), entrambe soppresse nel 1906.
Con la costituzione Pastor Bonus di papa Giovanni Paolo II (28 giugno 1988) è stato definito l'assetto in base al quale le compete "tutto ciò che riguarda gli Istituti di Vita consacrata (Ordini e Congregazioni religiose, sia maschili che femminili, Istituti secolari), e le Società di Vita apostolica quanto a regime, disciplina, studi, beni, diritti, privilegi"[1].
Con la costituzione apostolica Praedicate evangelium del 19 marzo 2022 ha assunto l'attuale denominazione.
Funzioni
L'ambito di competenza del dicastero è definito dagli articoli 121-127 della Praedicate evangelium.[2]
È il dicastero che, solo per quanto riguarda la Chiesa latina, si occupa di tutto ciò che attiene agli istituti religiosi (ordini e congregazioni religiose, sia maschili che femminili), gli istituti secolari e le società di vita apostolica quanto a regime, disciplina, studi, beni, diritti e privilegi. È anche competente per quanto riguarda l'approvazione degli statuti dei nuovi istituti e la dispensa dai voti e dalle promesse.
Ha carattere personale, in quanto la sua giurisdizione non si estende a tutti ma soltanto a quanti volontariamente scelgono di abbracciare la vita religiosa.